La Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE), Ente pubblico con sede in Roma,
viale della Letteratura 30, rappresentata
dal dott. Angelo DELLA VALLE,
e
l'Associazione Italiana per
l’Information Technology (ASSINFORM),
con sede in Milano, via Larga n.23,
rappresentata dall'ing. Giulio KOCH,
PREMESSO CHE
- la SIAE e ANEE hanno sottoscritto in
data 13 luglio 2001 l' "Accordo per le
utilizzazioni attraverso reti telematiche
e di telecomunicazione dei repertori amministrati
dalla SIAE" e che detto Accordo è scaduto
il 31 dicembre 2002;
- la SIAE e ASSINFORM mantengono il comune
interesse allo sviluppo delle attività
economiche conseguenti alla diffusione
delle tecnologie telematiche e di telecomunicazione
che prevedono l'utilizzazione dei repertori
amministrati dalla SIAE e intendono adoperarsi
perché tale sviluppo avvenga nel pieno
rispetto delle regole del mercato e dei
diritti degli Autori, degli Editori e
delle Società di Autori che hanno affidato
alla SIAE il mandato per la tutela delle
loro opere;
LE PARTI
concordano sui contenuti del
nuovo testo di Licenza per l'utilizzazione
delle opere musicali tutelate dalla SIAE
nelle suonerie per telefonia mobile (Allegato
1) e confermano la reciproca disponibilità
a proseguire i loro rapporti per consolidare
l'ambito di collaborazione anche negli altri
settori di comune interesse.
Tale attività consisterà nell'informazione
e nel confronto periodico sulle tematiche
inerenti all'utilizzazione legale delle
opere dell'ingegno da parte degli associati
ad ASSINFORM, con particolare riguardo ai
nuovi modelli di business da essi adottati.
°°°
In ragione della collaborazione
e delle attività di informazione prestate
da ASSINFORM per la corretta applicazione
della Licenza, dell'impegno a proseguire
in tale attività e della disponibilità ad
adoperarsi affinché tutti i suoi Associati,
presenti e futuri, aderiscano al testo allegato,
la SIAE concede agli associati ASSINFORM
(il cui elenco è fornito con l'Allegato
2, che ASSINFORM si impegna ad aggiornare
con tempestività all'atto dell'adesione
o dell'uscita dei singoli associati dall'organizzazione)
una deduzione nella misura del 5% da applicarsi
sul compenso percentuale dovuto da ogni
associato e determinato ai sensi degli artt.
6 e 7 della Licenza. Tale deduzione non
si applica ai compensi minimi garantiti
per suoneria indicati nell'art.6.2 della
Licenza.
Letto, approvato e sottoscritto
il 17/12/03
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